LA CRONACA SCANDALISTICA

Nel conflitto tra diritto all’informazione e diritto dell'individuo, l’interesse pubblico alla notizia è dato dall’utilità che la collettività trae dalla sua conoscenza. Se la notizia riguarda un fatto riferito ad un soggetto anonimo, ossia privo di relazioni con la collettività, l’interesse pubblico è dato dalla gravità o eccezionalità dell’avvenimento. Così, non può considerarsi di interesse pubblico la notizia dello studente fermato con addosso alcuni grammi di hashish.

Quando il fatto riguarda un personaggio noto, il presupposto dell’interesse pubblico non è più la gravità o eccezionalità dell’avvenimento, ma la sua capacità di incidere sul rapporto tra il personaggio stesso e la collettività. Incidenza che può derivare anche da un fatto lieve. Proseguendo nell’esempio, l’interesse pubblico sarebbe massimo se Fini e Giovanardi fossero sorpresi a fumare marijuana, data la loro posizione oltranzista sulle droghe leggere. Qui il fatto è relativamente insignificante, poiché assume enorme valore se rapportato ai protagonisti. Di ciò si è già parlato in Il diritto alla riservatezza.

Vi è poi un’altra categoria di “fatto privato”: quella che rientra nell’area del cosiddetto gossip. Riguarda fatti sempre riferiti a personaggi noti, ma assolutamente insignificanti, privi di un obiettivo interesse e divulgati al solo scopo di rispondere alle istanze voyeuristiche di un certo pubblico. Fatti che non possono incidere sul rapporto che lega il protagonista alla collettività; o perché non hanno alcuna attinenza con l’attività pubblica svolta dal personaggio, o perché riguardano soggetti dalla rilevanza pubblica evanescente, ossia soggetti il cui rapporto con il pubblico è scarsamente definito, essendo privi di particolari meriti o competenze (in genere, quelli che acquisiscono fama per il solo fatto di apparire in video o di appartenere alla cosiddetta “alta società”). L’interesse pubblico alla conoscenza di quei fatti è pari a zero. E i fatti che rientrano in questa categoria formano l’oggetto della cronaca scandalistica.

La cronaca scandalistica si situa all’estrema periferia del diritto di cronaca. Non soddisfando il requisito dell’interesse pubblico, implica sempre una violazione del diritto alla riservatezza. Pertanto, è legittima solo se vi è il consenso, esplicito o implicito, dell’interessato alla divulgazione del fatto privato.

Sul consenso esplicito c’è poco da dire. Una “liberatoria” con la quale il personaggio autorizza una testata a descrivere fatti privati che lo riguardano gli inibisce qualsiasi futura pretesa di risarcimento basata sulla lesione del diritto alla riservatezza. Allo stesso modo, un’intervista nella quale il personaggio confida alla testata le proprie vicissitudini.

La questione del consenso implicito richiede invece un approfondimento. Si ponga il caso (peraltro tra i più frequenti) del giornale scandalistico che pubblica una fotografia, corredata di ampia didascalia, ritraente un personaggio noto al ristorante o sulla spiaggia in atteggiamenti affettuosi con persona diversa dal proprio partner. Qui ci sono due fattori da considerare.

Il primo fattore è che il personaggio noto, in riferimento alla pubblicazione della fotografia che lo ritrae, non può vantare un vero e proprio diritto all’immagine, poiché secondo l’art. 97 L. n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore) “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà […]”. Dunque, la sua immagine è liberamente riproducibile in quanto personaggio noto.

Il secondo fattore è rappresentato dalla circostanza che nell’esempio fatto il comportamento viene dal personaggio tenuto in un luogo pubblico, come vanno senz’altro considerati sia il ristorante che la spiaggia. Qui il consenso può ritenersi implicito perché il personaggio, tenendo il comportamento “alla luce del sole”, rinuncia a considerarlo “riservato”. Come non può lamentare la violazione del diritto alla riservatezza l’anonima persona sposata che viene colta mentre bacia l’amante in una pubblica via, se qualcuno riferisce l’evento alla cerchia di conoscenti cui appartiene, così il personaggio noto non può pretendere che al pubblico (che è la “cerchia” di conoscenti cui il personaggio è legato) vengano nascosti comportamenti che il personaggio stesso non si è minimamente preoccupato di mantenere segreti.

A questo punto, nodo cruciale diventa il significato da attribuire all’espressione “luogo pubblico”. Purtroppo una soluzione definitiva non può provenire da una utilizzazione pura e semplice delle tradizionali categorie giuridiche. In particolare, la nozione di “demanio pubblico” fornita dall’art. 822 del codice civile appare troppo ristretta, poiché comprende soltanto “il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi […] le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti”.

Al contrario, troppo ampie appaiono le categorie di “luogo pubblico” e di “luogo aperto al pubblico”, elaborate nel corso degli anni dalla giurisprudenza, soprattutto riguardo al reato di “atti osceni”. In esse si è soliti far rientrare luoghi come: il cunicolo di collegamento di due gallerie di autostrada, le camere e i gabinetti di radiologia degli ospedali, la toilette dei cinema, gli ascensori, gli edifici sinistrati e abbandonati, gli uffici di una capitaneria di porto; e persino le sagrestie e le celle carcerarie. Ossia, luoghi potenzialmente accessibili ad un numero indeterminato (o anche solo ad una categoria) di persone.

Occorre, dunque, verificare se esiste un ulteriore elemento obiettivo che faccia ritenere preponderante la volontà del personaggio di mantenere riservato il proprio comportamento, anche se tenuto in un luogo che tecnicamente va considerato pubblico.

Proseguendo con i soliti esempi, non potrà invocare il diritto alla riservatezza il vip colto dal fotografo su una spiaggia frequentata mentre tiene la mano della nuova fiamma, o nel corso di una cenetta romantica gustata sul ponte del panfilo ormeggiato a pochi metri dal molo. Qui il vip ha messo in conto di essere colto dal paparazzo in simili circostanze. In altre parole, qui il personaggio fornisce un consenso implicito alla pubblicazione del fatto perché quel consenso riguarda proprio il rischio di essere colto dal paparazzo.

Ma se il vip viene colto dal fotografo non su una spiaggia frequentata, ma all’interno di una suggestiva e nascosta insenatura raggiungibile soltanto a nuoto o dopo una scalata sulla roccia? Oppure mentre cena sul ponte del panfilo ormeggiato al largo? Si tratta di luoghi (mare, insenatura) sul cui carattere pubblico non può sorgere alcun dubbio. Ma nemmeno qui il vip può invocare il diritto alla riservatezza?

Se si negasse la tutela della riservatezza anche in simili casi, allora bisognerebbe concludere che la (c)privacy del personaggio noto è protetta solo in presenza del reato di cui all’art. 615 bis del codice penale (“Interferenze illecite nella vita privata”), il quale presuppone che l’immagine del vip sia attinta da un domicilio privato (abitazione, camera d’albergo, etc.). Ciò anche quando il particolare stato dei luoghi (pubblici) dove il personaggio viene colto, rende inequivocabile la sua volontà di mantenere riservati certi comportamenti. Una soluzione francamente inaccettabile. Ma la cui esclusione va giustificata ricorrendo ad elementi obiettivi.

E l’elemento obiettivo non può che essere riferito all’attività espletata dal cronista per apprendere la notizia, ossia per scattare la fotografia. Se questa attività si è limitata al solo scatto, o comunque ha richiesto un lavoro marginale da parte del fotografo, allora significa che il personaggio non ha adottato alcun accorgimento per rendere riservato il proprio comportamento. Non occorre un particolare impegno per cogliere il vip mentre balla nella discoteca o passeggia sulla spiaggia o sulla pubblica via. Qui vi è un’apprensione passiva della notizia, e il consenso alla pubblicazione va ritenuto implicito.

Se invece risulta evidente che il fotografo ha dovuto ricorrere a complessi accorgimenti per fotografare il personaggio, allora significa che ha dovuto ingegnarsi per neutralizzare la ritrosia del vip a rendere pubblico un suo comportamento. Installare sulla propria macchina fotografica un teleobiettivo in grado di cogliere l’immagine di una persona lontana centinaia di metri, sul presupposto dell’impossibilità per il fotografo di avvicinarsi; noleggiare appositamente una barca per raggiungere il panfilo del vip ormeggiato al largo; arrampicarsi sugli scogli per inquadrare la coppia appartatasi in un’insenatura. Sono tutti comportamenti che implicano una positiva azione del cronista, ideata per abbattere la barriera eretta dal vip allo scopo di difendersi da sguardi indiscreti. In questi casi vi è un’apprensione attiva della notizia, perché il fotografo vince la resistenza opposta dal vip. Qui è impossibile ricondurre la pubblicazione della relativa fotografia ad un consenso implicito del personaggio.

E, a ben vedere, è forte l’analogia tra i casi appena visti in cui va escluso il consenso implicito, e i casi di applicazione dell’art. 615 bis del codice penale (“Interferenze illecite nella vita privata”). Chi prende ogni accorgimento per sottrarsi alla vista altrui, crea attorno a sé luoghi estemporanei simili alla “privata dimora” di cui parla quella norma. E se da un lato non può certo considerarsi “privata dimora” un luogo la cui natura pubblica è incontestabile, tanto da rendere impossibile l’applicazione della norma penale, dall’altro il comportamento oggettivo di chi si impegna per sfuggire alla curiosità morbosa del pubblico realizza la possibilità di invocare la tutela della riservatezza.

Dunque, la valutazione dell’attività svolta dal cronista per catturare la notizia è fondamentale per concludere se e in che misura vi sia stata la violazione del diritto alla riservatezza del vip. E’ senza dubbio una soluzione equa, che salvaguardia il diritto di cronaca anche quando sconfina nel gossip; e, nel contempo, fornisce al vip quella tutela della riservatezza che in linea di principio spetta a chiunque.

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